psicologici 1. Salvo diversa disposizione, una persona non e' penalmente responsabile e puo' essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale e' accompagnato da intenzione e consapevolezza. 2. Ai sensi del presente articolo, vi e' intenzione quando:

  • a)trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento,
  • b)trattandosi di una conseguenza, una persona intende causa e tale conseguenza o e' consapevole che quest'ultima avverra' nel corso normale degli eventi. 3. Vi e' consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona e' cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverra' nel corso normale degli eventi. "Intenzionalmente" e "con cognizione di causa" vanno interpretati di conseguenza.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art30 · fonte su Normattiva