bis in idem 1. Se non diversamente preveduto dal presente Statuto, nessuno puo' essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali e' stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa. 2. Nessuno puo' essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato nell'articolo 5 per il quale e' gia' stato condannato o assolto dalla Corte. 3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6,7, e 8, puo' essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:

  • a)mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilita' penale per crimini di competenza della Corte; o
  • b)in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma invece era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art20 · fonte su Normattiva