del superiore gerarchico e ordine di legge 1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilita' penale, salvo se:

  • a)la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione
  • b)la persona non sapeva che l'ordine era illegale;
  • c)l'ordine non era manifestamente illegale. 2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanita' sono manifestamente illegali.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art33 · fonte su Normattiva