del superiore gerarchico e ordine di legge 1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilita' penale, salvo se:
- a)la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione
- b)la persona non sapeva che l'ordine era illegale;
- c)l'ordine non era manifestamente illegale. 2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanita' sono manifestamente illegali.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
