Art. 2089 c.o.m. — Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva