vacanti 1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformita' all'articolo 36. 2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da portare a termine e' inferiore o pari a tre anni, egli e' rieleggibile per un intero mandato secondo l'articolo 36.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art37 · fonte su Normattiva