vacanti 1. I seggi vacanti sono occupati secondo le stesse modalita' predisposte per la prima elezione, alle condizioni contenute nelle seguenti disposizioni: il Cancelliere, entro un mese dal momento del verificarsi della vacanza, procede all'invio degli inviti di cui all'articolo 4 del presente Allegato, e la data dell'elezione e' fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver consultato gli Stati contraenti. 2. Un membro del Tribunale, eletto per sostituire un membro il cui mandato non era ancora scaduto, mantiene il seggio per il periodo che restava al suo predecessore.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art6 · fonte su Normattiva