dei giudici 1.I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza. 2. I giudici non esercitano alcuna attivita' che potrebbe essere incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza. 3.I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attivita' di carattere professionale. 4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 e' decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non partecipera' all'adozione della decisione.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art40 · fonte su Normattiva