e ricusazione dei giudici 1. La Presidenza puo' esonerare un giudice, a sua richiesta, dalle funzioni che gli sono attribuite in forza del presente Statuto secondo il Regolamento di procedura e di prova. 2. a) Un giudice non puo' partecipare alla soluzione di qualsiasi causa in cui la sua imparzialita' potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice puo' essere ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in modo particolare se e' gia' intervenuto in precedenza a qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, in cui la persona che e' ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era implicata. Un giudice puo' altresi' essere ricusato per altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.
- b)Il procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie puo' chiedere la ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.
- c)Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice e' decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, puo' presentare le sue osservazioni in merito, ma non partecipa alla decisione.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
