personale 1. Il procuratore ed il Cancelliere nominato il personale qualificato necessario nei loro rispettivi servizi compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli inquirenti. 2. Nel reclutare il personale, il Procuratore ed il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i servizi di persone presentando al piu' alto grado competenza, integrita' ed efficienza, tenuto conto, mutatis mutandis dei criteri enunciati all'articolo 36, paragrafo 8. 3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo Statuto del personale con le norme' per la nomina, la remunerazione e la cessazione dalle funzioni. Lo Statuto del personale e' approvato dall'assemblea degli Stati parti. 4. La Corte puo', in circostanze eccezionali, impiegare del personale messo gratuitamente a disposizione da Stati parti Organizzazioni intergovernative o organizzazioni non governative, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore puo' accettare questa offerta per quanto riguarda L'Ufficio del Procuratore. Tali persone messe gratuitamente a disposizione sono impiegate in conformita' alle direttive che saranno stabilite dall'Assemblea degli Stati parti.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
