[1]della Camera preliminare in relazione ad un'opportunita' d'indagine irripetibile 1.a) Se il Procuratore considera che un'inchiesta costituisce un'occasione unica, che non si presentera' piu' in seguito, di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un processo, egli ne avvisa la Camera preliminare.

  • b)La Camera preliminare puo' in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia e l'integrita' della procedura ed in modo particolare proteggere i diritti della difesa.
  • c)Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornira' le informazioni del caso alla persona che e' stata arrestata o che e' comparsa in base ad una citazione rilasciata nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinche' tale persona possa essere ascoltata sulla questione, 2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere nel:
  • a)effettuare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della procedura,
  • b)ordinare che sia stilato un processo-verbale della procedura;
  • c)nominare un esperto;
  • d)autorizzare l'avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l'arresto o la comparizione non hanno ancora avuto luogo o l'avvocato non e' ancora stato prescelto, designare un avvocato che rappresentera' gli interessi della difesa;
  • e)incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili della Corte di formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze a sua discrezione relativamente alla raccolta e preservazione degli elementi probatori o agli interrogatori;
  • f)prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli elementi di prova; 3. a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma la Camera preliminare e' d'avviso che tali misure sono necessarie per preservare elementi di prova che ritiene essenziali per la difesa nel corso del processo, essa consulta il Procurato per sapere se quest'ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito della consultazione la Camera conclude che il fatto di non aver richiesto tali misure non e' giustificato essa puo' prendere misure di sua iniziativa.
  • b)Il procuratore puo' impugnare la decisione della Camera preliminare di agire di propria iniziativa in forza del presente paragrafo. L'appello e' trattato con procedura d'urgenza.

[2]4. L'ammissibilita' degli elementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo in attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, e' regolata dall'articolo 69, il loro valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art56 · fonte su Normattiva