[1]1. Prima di testimoniare ogni teste, in conformita' con le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, si impegna a dire tutta la verita'. 2. La testimonianza di un teste in udienza sara' resa di persona, fatte salve le misure enunciate all'Articolo 68 o nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. La Corte puo' altresi' autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a presentare documenti o trascrizioni scritte fermo restando il presente Statuto ed in conformita' con le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. Tali provvedimenti non pregiudicheranno ne' contrasteranno con i diritti della difesa. 3. Le parti potranno presentare elementi di prova rilevanti per il caso, in conformita' con l'Articolo 64. La Corte ha facolta' di chiedere che vengano presentate tutti gli elementi di prova che riterra' necessari per stabilire la verita'. 4. La Corte puo' pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilita' di elemento di prova, in conformita' con il Regolamento di procedura e di prova, in considerazione, fra l'altro, del valore probante dell'elemento di prova e se essa possa compromettere lo svolgimento di un processo equo o l'equa valutazione della testimonianza di un teste. 5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, ma puo' farne oggetto di constatazione giudiziale. 7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nel caso in cui: (a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilita' degli elementi di prova; oppure (b) l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente l'integrita' del procedimento.

[2]8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilita' degli elementi di prova raccolti da uno Stato, la Corte non si pronuncia sull'applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art69 · fonte su Normattiva