d'innocenza 1. Chiunque e' presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformita' con la legislazione applicabile. 2. Al Procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato. 3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza dell'imputato al di la' di ogni ragionevole dubbio.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art66 · fonte su Normattiva