All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Testo vigente dal 22 febbraio 2006
