All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Testo vigente dal 22 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art5 · fonte su Normattiva