di garanzia per le vittime 1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie. 2.. La Corte puo' ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato al Fondo 3. Il Fondo e' gestito in conformita' ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parte.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art79 · fonte su Normattiva