[1]della pena 1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, di elementi quali la gravita' del reato e la situazione personale del condannato. 2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte puo' inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte collegate al crimine.

[2]3. Se una persona e' riconosciuta colpevole di piu' reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato che quella cumulativa, specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale durata non puo' essere inferiore a quella della pena piu' alta applicata per un singolo crimine e non puo' superare i 30 anni di reclusione o l'ergastolo previsto all'articolo 77, paragrafo 1, capoverso b).

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art78 · fonte su Normattiva