della messa in opera di una richiesta per a di inchieste o procedimenti giudiziari in corso 1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta puo' nuocere al corretto svolgimento dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari in corso, in caso diverso da quello cui si riferisca la domanda, lo Stato richiesto puo' ritardare l'esecuzione della richiesta per un periodo di tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovra' prolungarsi oltre quanto sia necessario per portare a termine l'inchiesta o i procedimenti giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto considera se l'assistenza puo' essere fornita immediatamente a determinate condizioni. 2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore puo' tuttavia chiedere l'adozione di provvedimenti per preservare gli elementi di prova, come previsto all'articolo 93, paragrafo 1. capoverso j).

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art94 · fonte su Normattiva