La seconda Universita' di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, e' costituita dalle facolta' appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

  • 1)giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
  • 2)ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;
  • 3)lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;
  • 4)medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;
  • 5)scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica. L'Universita' su indicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art1 · fonte del testo