La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facolta' o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facolta' di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art2 · fonte su Normattiva