Le Universita' degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso alle Universita' di immobili. Ogni convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di venti anni e potra' essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art28 · fonte su Normattiva