Istituzione di nuove universita'

Art. 38 — Norme per l'attivazione dei corsi di laurea

In relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche o scientifiche delle Universita' di cui al presente titolo, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facolta', o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non risultino ancora attivati al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Al fine di consentire l'avvio programmato delle attivita' didattiche e scientifiche i consigli di amministrazione o i comitati tecnici amministrativi, su proposta dei consigli di facolta' o dei comitati ordinatori, possono determinare nei primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea, il numero massimo delle iscrizioni a tali corsi, disciplinando altresi' le modalita' di selezione degli aspiranti.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art38 · fonte su Normattiva