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I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessita', in una o piu' aree caratterizzate individuate ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire principalmente la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternita' e alla condizione della donna. I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalita' di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-08;73~art1 · fonte su Normattiva