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Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalita' e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei principi ispiratori della terza convenzione ACP-CEE di Lome', firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilita' di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo. Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipa il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1. Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.

Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-08;73~art2 · fonte su Normattiva