Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonche' di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, per un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Nel decreto verra' stabilito, altresi', il trattamento economico complessivo del personale di cui al presente articolo, che non potra' comunque eccedere il trattamento previsto per il personale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Alla chiamata di detto personale, il Ministro degli affari esteri provvede, su proposta del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con i Ministri competenti o l'ente di appartenenza, con decreto indicante nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiore a ottanta. Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 puo', altresi', avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di trenta unita'. Tali esperti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso piu' diffuso e, se stranieri, della lingua italiana. L'elenco degli esperti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico e ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, e' allegato alle relazioni previste all'articolo 5. Per le finalita' di cui alla presente legge il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 puo' utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.
Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987
