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Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 provvede, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato:
- a)all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonche' alla spedizione delle necessarie attrezzature;
- b)all'acquisizione in via diretta, preferibilmente nei Paesi ad analogo regime alimentare, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessita' e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonche' alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico. Per le esigenze di trasferimento dei prodotti e' autorizzata la stipula di contratti di trasporto anche all'estero;
- c)alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo;
- d)alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni;
- e)a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali e enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
- f)ad utilizzare organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ed enti, istituti ed organismi senza finalita' di lucro costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983. L'utilizzazione puo' avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi tramite intervento straordinario e di emergenza elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1. In tali programmi gli organismi possono impiegare sia volontari in servizio civile ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sia volontari e cooperanti assunti con contratto a termine per periodi di breve durata e comunque inferiori a due anni. Anche questi ultimi godranno del diritto di cui all'articolo 38, lettera a), della legge citata. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 5 della presente legge;
- g)alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano coinvolgere le popolazioni interessate;
- h)all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti in loco e fra le popolazioni interessate.
Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987
