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Il Ministro degli affari esteri, presenta relazioni quadrimestrali al Parlamento per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1. In tale ambito devono essere forniti altresi' tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti dall'articolo 1 nelle aree oggetto di intervento straordinario, in primo luogo quelli relativi alla mortalita'.

Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-08;73~art5 · fonte su Normattiva