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Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Non si applica inoltre, tranne per quanto previsto all'articolo 2 della presente legge, l'articolo 3 della legge citata. Nelle aree oggetto di intervento di cui all'articolo 2 della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 coordina con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo le altre iniziative dirette allo sviluppo gia' deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.
Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987
