Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Le disponibilita' di cui all'articolo 9 sono versate in apposita contabilita' speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1. La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Sottosegretario delegato il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Alla gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.

Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-03-08;73~art7 · fonte su Normattiva