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La apposita contabilita' speciale di cui all'articolo precedente e' altresi' alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalita', in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonche' da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali. La deduzione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi iscritti nella contabilita' di cui al comma precedente. Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a favore della contabilita' predetta sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte di bollo e di successione e donazione. A chiusura della contabilita' speciale, le somme che risultano non liquidate confluiscono nel fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e possono essere impegnate esclusivamente per le medesime finalita'.

Testo in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1985-03-08;73~art8 · fonte del testo