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Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale, i beni strumentali realizzati dalla CIRA S.p.a. con i contributi di cui alla presente legge costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del settore. A tale scopo la societa' affidataria trasmette tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 e su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la CIRA S.p.a. provvede ad adeguare il progetto di massima, il cui finanziamento deve essere prioritariamente assicurato con criteri compensativi. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque entro il limite massimo del 25 per cento della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64.
Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 11 agosto 1997
