Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998. Leggi il testo vigente →
In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla presente legge alla CIRA S.p.a. o di accertata inefficienza nello svolgimento dei compiti affidati, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, revoca l'affidamento dei compiti stessi e riferisce al CIPE, al quale contestualmente propone il soggetto che subentra nella convenzione al fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle finalita' della presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 agosto 1997, n. 266
2La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."
Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998
