Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati tributari - In genere - Omesso versamento delle ritenute - Ampliamento della fattispecie incriminatrice - Inclusione dell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, della riserva di legge in materia penale - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 213001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Vicenza, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 77, primo comma, Cost. - dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui modifica l'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», le parole «dovute o», nonché introducendo nel comma 1, dopo la parola «ritenute», le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La sentenza n. 175 del 2022, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: O. 204/2022 -mass. 45076; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 47/2021 - mass. 43680; O. 91/2019 - mass. 42554; O. 137/2017 - mass. 39407; O. 38/2017 - mass. 39555; O. 34/2017 - mass. 39439).
sentenza 86/2023massima n. 45496 Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 158/2015
Delegazione legislativa - In genere - Deleghe in materia penale - Criteri di delega - Necessità di un grado più elevato di determinatezza dei principi e criteri direttivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della modifica dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che introduce il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto. Conseguente spettanza al legislatore del compito di rivedere il complessivo regime sanzionatorio). (Classif. 077001).
Nella materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. In detta materia il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega è più elevato in quanto - spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili - il controllo del rispetto dei princìpi e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità. ( Precedenti: S. 174/2021 - mass. 44205; S. 127/2017 - mass. 41586; S. 5/2014; S. 49/1999 - mass. 24473; S. 53/1997; O. 134/2003 - mass. 27715 ). La delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita. ( Precedenti: S. 142/2020 -mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e lo stesso art. 10- bis limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La scelta del legislatore delegato di individuare nell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - in precedenza illecito amministrativo tributario - una nuova e distinta fattispecie penale che si affianca all'omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non è sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito ai fini del rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 - sicché l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate -, in considerazione del recente sviluppo della giurisprudenza civile, spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente).
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 158/2015
Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Soglia di punibilità, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, pari a euro 50.000 - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla soglia, più alta, prevista per la dichiarazione infedele - Sopravvenuta modifica della normativa censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania perché riesamini, alla luce dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38, come previsto per il caso di dichiarazione infedele. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, innalzando - per quanto più interessa - la soglia di punibilità dell'illecito in esame da euro 50.000 ad euro 150.000, dunque ad un importo più elevato di quello che il giudice a quo ha chiesto di introdurre. ( Precedenti specifici citati: ordinanze n. 168 del 2017, n. 141 del 2017, n. 230 del 2016, n. 229 del 2016, n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015 ).
sentenza 25/2018massima n. 39817 Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati commessi anteriormente - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Trieste perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens , la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. ( Precedenti specifici citati: ordinanze n. 230 del 2016, n. 229 del 2016, n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015 ).
Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati commessi anteriormente - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Ancona perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. (Precedenti specifici citati: ordinanze n. 141 del 2017, n. 230 del 2016, n. 229 del 2016, n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015).
Reati e pene - Reato di omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Soglia di punibilità - Ammontare superiore ad euro 50.000 anziché ad euro 103.291,38 - Ius superveniens modificativo del sistema sanzionatorio tributario penale e amministrativo, e specificamente della norma censurata - Necessità di nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Sono restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. È intervenuto, successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità dell'illecito in questione dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta. Alla luce del mutato quadro normativo, si richiede una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Per questione identica, v. la citata ordinanza n. 256/2015.
sentenza 14/2016massima n. 38708 Riguarda ancheart. 1 legge 311/2004
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Previsione, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, della soglia di punibilità per ciascun periodo di imposta di euro 50.000 - Asserita disparità di trattamento rispetto al più grave delitto di omessa dichiarazione per il quale è prevista la soglia di punibilità di euro 103.291,38 - Ius superveniens che ha elevato la soglia di punibilità contestata ad euro 150.000 - Necessità di nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Sono restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. La norma censurata, infatti, è stata modificata dall'art. 7 del successivo d.lgs. n. 158 del 2015 che, nell'apportare un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, ha innalzato la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta e, quindi, ad un importo più elevato di quello richiesto dai giudici a quibus con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens , si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. Sulla restituzione degli atti per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 14/2016 e 256/2015.
sentenza 89/2016massima n. 38836 Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Duplicazione di procedimenti sanzionatori (penale e amministrativo) per il medesimo fatto - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata violazione del principio "ne bis in idem" sancito da Protocollo CEDU - Sopravvenuta modifica del quadro normativo - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens , la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio «ne bis in idem» sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - in quanto assoggetta a duplice procedimento sanzionatorio (amministrativo e penale) l'omesso versamento delle ritenute d'imposta risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, nonché - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle suddette ritenute per importi inferiori ad euro 103.291,38 per ciascun periodo di imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. Inoltre, lo stesso d.lgs. n. 158 del 2015, modificando l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha previsto una speciale causa di non punibilità in caso di integrale pagamento dell'imposta e delle sanzioni amministrative prima del dibattimento, della quale l'imputato può fruire (nel termine di tre mesi, prorogabile) anche qualora il debito tributario risulti in fase di estinzione mediante rateizzazione, e tali evenienze sono riscontrabili nel caso oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: ordinanza n. 112/2016, di restituzione degli atti relativi a questioni in tema di duplicazione di procedimenti sanzionatori in materia tributaria; ordinanze n. 89/2016, n. 14/2016, n. 256/2015, di restituzione degli atti relativi a questioni in tema di soglia di punibilità dell'omesso versamento di ritenute certificate ).
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Restituzione degli atti per ius superveniens - Adozione a prescindere dall'eccezione di inapplicabilità nel giudizio a quo del parametro interposto.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata per asserita violazione del principio "ne bis in idem" sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, la restituzione degli atti per sopravvenuto mutamento del quadro normativo è disposta a prescindere da ogni rilievo riguardo alla mancanza, eccepita dall'Avvocatura dello Stato, del presupposto di applicabilità del suddetto principio al caso di specie, nel quale diversi sono i destinatari della sanzione amministrativa e di quella penale (rispettivamente, società per azioni e legale rappresentante di essa).
Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati commessi anteriormente - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Avellino perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens , la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi non superiori ad euro 103.291,38 per ciascun periodo di imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. ( Precedenti specifici citati: ordinanze n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015 ).
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prevista soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Questione sollevata nel procedimento di esecuzione in relazione a norma già applicata nel giudizio di cognizione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38. Nel procedimento di esecuzione, infatti, non è consentito sollevare un incidente di legittimità costituzionale concernente una norma applicata in sede di cognizione, con l'unica eccezione - che non ricorre nel caso in esame - in cui venga in discussione, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte EDU in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva. In senso conforme, v. la citata sentenza n. 210/2013.
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prevista soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - impugnato, in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38 - in quanto il parametro costituzionale è stato invocato dal giudice a quo senza alcun argomento di supporto. In senso conforme, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 20/2014 e 261/2012.
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prevista soglia di punibilità di euro 50.000 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di infedele e omessa dichiarazione per i quali sono previste più elevate soglie di punibilità - Insussistenza - Questione riferita a fattispecie delittuosa che non rientra tra quelle rilevanti ai fini dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, invocati come tertia comparationis - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato - in relazione all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del medesimo d.lgs.) per i quali sono previste più elevate soglie di punibilità. La dichiarazione di sostituto d'imposta non rientra tra quelle rilevanti ai fini dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, né la norma censurata richiede che le ritenute non versate risultino dalla dichiarazione del sostituto. Il sostituto d'imposta che omette di versare le ritenute certificate può quindi essere chiamato a rispondere, sul piano penale, unicamente del reato di cui all'art. 10- bis , tanto se abbia regolarmente assolto i propri obblighi dichiarativi, quanto se abbia presentato una dichiarazione infedele, quanto se non abbia presentato affatto la dichiarazione (ipotesi queste ultime che possono integrare solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 471 del 1997). Con riguardo al reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dalla norma censurata pertanto non si riscontra l'incongruenza rilevata dalla sentenza n. 80 del 2014 in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10- ter , d.lgs. n. 74 del 2000), atteso che i delitti di infedele e omessa dichiarazione non possono costituire in questo caso utili termini di comparazione. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38», v. la citata sentenza n. 80/2014.
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prevista soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di omesso versamento dell'IVA, come rimodellato dalla sentenza n. 80 del 2014 - Insussistenza - Fattispecie delittuose non comparabili - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38. La denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di omesso versamento IVA (art. 10- ter del medesimo d.lgs.) - quale risultante a seguito della sentenza n. 80 del 2014 - non sussiste in quanto i delitti di omesso versamento delle ritenute certificate e di omesso versamento IVA non sono tra loro comparabili, trattandosi di fattispecie eterogenee sia sul piano tributario che su quello penale. Esse attengono infatti a tributi diversi (imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto) e hanno come destinatari soggetti (sostituto d'imposta e contribuente soggetto passivo dell'IVA) i cui ruoli sono nettamente distinti e non equiparabili, stante la peculiarità delle funzioni affidate al sostituto. Sul piano penale poi, mentre il delitto di omesso versamento delle ritenute certificate di cui al censurato art. 10- bis è l'unico reato proprio del sostituto di imposta, il soggetto passivo dell'IVA può rispondere oltre che del delitto di cui all'art. 10- ter anche dei delitti in materia di dichiarazione (artt. 2 e seguenti del d.lgs. n. 74 del 2000) e di quelli in materia di documenti e pagamento di imposte (artt. 8 e seguenti); sul versante oggettivo della fattispecie, inoltre, l'art. 10- ter richiede che l'IVA non versata risulti dalla relativa dichiarazione annuale là dove invece l'art. 10- bis richiede che le ritenute non versate risultino dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, le quali assumono particolare rilevanza nell'attuazione del rapporto tributario comportando, salvo casi particolari, la liberazione del sostituito dall'obbligazione tributaria. In questa prospettiva, l'allineamento quoad poenam e quanto a soglie di punibilità delle due ipotesi di omesso versamento, operato dal legislatore con il d.l. n. 223 del 2006 (conv. dalla l. n. 248 del 2006), rappresenta, dunque, una soluzione costituzionalmente compatibile, ma non certo costituzionalmente imposta. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38», v. la citata sentenza n. 80/2014. Nel senso della non comparabilità delle fattispecie di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA, v. la citata ordinanza n. 376/1989. Sulla peculiarità delle funzioni affidate al sostituto d'imposta, v. la citata ordinanza n. 376/1989.
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Fissazione di una soglia di punibilità (50.000 euro) inferiore alla soglia di punibilità (103.291,38 euro) prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, per il reato di omesso versamento IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Sono restituiti ai giudici rimettenti, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. È intervenuto, successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 158/2015, che ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità dell'illecito in questione dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta, pertanto si rinvia ad una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.
Riguarda ancheart. 1 legge 311/2004