Art. 82
[1]Omesso versamento di ritenute certificate
[2](articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'((articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva