Art. 13-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2015 al 29 giugno 2024. Leggi il testo vigente →
Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
Testo vigente dal 22 ottobre 2015 al 29 giugno 2024 · versione 6 su Normattiva