Art. 17
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Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
Testo vigente dal 31 marzo 2000 al 17 settembre 2011 · versione 0 su Normattiva