Art. 20
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Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Testo vigente dal 31 marzo 2000 al 29 giugno 2024 · versione 0 su Normattiva