Art. 21-ter
Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.
Testo vigente dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 13 su Normattiva