Art. 8
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E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo vigente dal 31 marzo 2000 al 17 settembre 2011 · versione 0 su Normattiva