Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1921 al 19 luglio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Le pensioni e gli assegni rinnovabili di guerra sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A annessa alla presente legge, salvi i maggiori diritti che possano spettare in base alle disposizioni sulle pensioni normali vigenti alla data di cessazione dal servizio.
[2]Il massimo delle pensioni privilegiate di guerra e' fissato in L. 12.000.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 19 luglio 1923
