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[1]Le pensioni e gli assegni rinnovabili di guerra sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A annessa alla presente legge, salvi i maggiori diritti che possano spettare in base alle disposizioni sulle pensioni normali vigenti alla data di cessazione dal servizio.

[2]Il massimo delle pensioni privilegiate di guerra e' fissato in L. 12.000.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 19 luglio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art1 · fonte del testo