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L'invalido di guerra al quale, in virtu' di disposizioni anteriori, sia stato liquidato o spetti un trattamento piu' favorevole di quello stabilito dai precedenti articoli, conservera' la differenza fino a quando non venisse diversamente disposto con la riforma organica di cui all'art. 9.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 19 luglio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art3 · fonte del testo