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Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata e' stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1914-1915 viene fissato in L. 7.000.000;

Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;631~art1 · fonte del testo