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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere sussidi alle provincie, comuni ed enti morali che intendano costruire raccordi tra la stazione ferroviaria e lo scalo marittimo lacuale o fluviale in base a progetti tecnico-finanziari da approvarsi dal ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[2]Detti sussidi, da proporzionarsi al progetto tecnico-finanziario di cui sopra, non potranno superare il 50 per cento dell'importo complessivo della spesa e saranno corrisposti in annualita' da determinarsi nel decreto di concessione secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

[3]Per la manutenzione o l'esercizio di tali binari potranno essere presi accordi fra gli enti concessionari e l'Amministrazione delle ferrovie di Stato, che potra' assumere l'esercizio stesso in base ad appositi capitolati d'oneri.

[4]Le disposizioni dei comma precedenti sono applicabili anche alle opere che alla pubblicazione della presente legge risultino iniziate, ed i cui progetti siano riconosciuti regolari.

[5]L'ammontare complessivo dei sussidi che verranno concessi non potra' eccedere in ogni esercizio la somma di 300.000 lire. Agli stanziamenti relativi sara' provveduto entro i limiti fissati per la spesa straordinaria del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;631~art3 · fonte del testo