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[1]Per impiantare ed esercitare con natanti a trazione meccanica servizi pubblici di navigazione lacuale, ad itinerario fisso, permanentemente o in determinati periodi dell'anno, e' necessaria la concessione con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
[2]Quando risulti indispensabile per assicurare l'impianto ed esercizio nonche' la continuazione o miglioramento di servizi pubblici di cui al precedente comma, si puo' accordare con Real decreto, sentiti gli stessi corpi consultivi:
- a)il diritto di esclusivita' in via temporanea, ed in ogni caso per un termine non superiore a 15 anni;
- b)un sussidio dello Stato sino a lire una per autoscafo-chilometro per un termine non maggiore di anni 15.
[3]Il Reale decreto di concessione sara' proposto, previo accordo col ministro del tesoro, quando si faccia luogo ad un sussidio dello Stato.
[4]Nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, verra' stanziata di anno in anno in aumento della dotazione del capitolo relativo alle sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, la spesa occorrente a far fronte ai detti sussidi, rimanendo a tale scopo autorizzata, per l'esercizio 1913-914, la maggiore spesa di L. 150 mila.
Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 16 dicembre 2010
