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Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare il testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con le disposizioni degli articoli 2, 4, 8, 360, 361, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, degli articoli 1, 2, 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638, e delle leggi 33 giugno 1912, n. 739, 14 luglio 1912, n. 835, e 29 dicembre 1912, n. 1365, nonche' della presente legge.

Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;631~art6 · fonte del testo