Art. 3 (Allegato A)
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[1]Qualora il Governo volesse provvedere a nuove costruzioni per l'ampliamento della Galleria Borghese il comune di Roma cedera' gratuitamente allo Stato l'area adiacente al palazzo della Galleria, che fosse necessaria per tale ampliamento.
[2]Il comune di Roma si obbliga inoltre ad aprire, entro l'anno 1911, un ingresso speciale nel recinto della villa Umberto I per l'accesso dei funzionari governativi preposti alla Galleria, e, occorrendo, anche dei visitatori di essa.
[3]Questo ingresso rimarra' aperto per gli addetti alla Galleria anche nei giorni in cui la villa Umberto I fosse chiusa al pubblico.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
