Art. 5 (Allegato A)
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[1]Ferme restando le disposizioni dell'art. 5 della convenzione approvata con legge del 28 giugno 1892, il comune di Roma cede al Governo per provvedere alla recinzione e allo scavo esterno delle Terme Diocleziane una zona di terreno di metri dodici di larghezza, a partire dall'angolo del nicchione antistante all'ingresso della chiesa di S. Maria degli Angeli, sino allo spigolo del nicchione incontro agli uffici della dogana, ove si limitera' alla larghezza di metri tre, e di metri sei nel lato nord-est sulla via Gaeta.
[2]La disposizione dell'art. 5 della convenzione predetta si intende estesa anche ai locali e alle aree comprese nell'ambito delle Terme Diocleziane, che occorrano allo Stato per il Museo nazionale romano.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
