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[1]Il contributo annuo a carico del comune di Roma per tutte le spese per il personale direttivo ed insegnante di scuole tecniche governative, ai sensi della legge 12 luglio 1900, n. 259, e' consolidato, con effetto dal 1° gennaio 1906 in avanti, nella somma rappresentante la quota di tali spese, liquidata per l'anno scolastico 1904-905 a debito del comune stesso, il quale continuera', inoltre, a provvedere a quanto altro gli incombe per legge, cosi' per le scuole attualmente esistenti, come per quelle che dovranno in seguito istituirsi impegnandosi fin da ora a costruire entro il 1913 i locali necessari per due nuove scuole tecniche, da erigersi, l'una nel quartiere Salario e l'altra nel quartiere Appio.

[2]Entro lo stesso termine il comune di Roma si impegna a costruire:

  • a)gli edifici per una scuola normale maschile, e per la scuola normale femminile Vittoria Colonna, in sostituzione di quello da essa attualmente occupato;
  • b)l'edificio per il nuovo liceo-ginnasio nel quartiere dei Prati di Castello, rimanendo soppresso l'attuale ginnasio femminile.

[3]Per tutte queste scuole il comune di Roma fornira' altresi' il materiale scolastico e per cio' che riguarda la scuola normale maschile anche il personale di servizio.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~allegato-a-art6 · fonte del testo