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L'ammissione al corso di cui all'articolo 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisiopsico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle, eventuali specializzazioni, nonche' degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale. Qualora il numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, e' in facolta' del Ministro per la difesa di designare d'autorita' a frequentare il corso di cui all'articolo 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non piu' di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art23 · fonte su Normattiva