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Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito

Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Articolo abrogato dal d. lgs. 12 maggio 1995, n.198.

Abrogato dal 11 giugno 1995

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3 versioni dal 1965

versione dal 4 gennaio 1965versione dal 11 giugno 1995versione dal 9 ottobre 2010
1965oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 11 giugno 1995 — 9 ottobre 2010abrogatoper 15 anni
  3. 4 gennaio 1965 — 11 giugno 1995testo originarioper 30 anni

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art25 · fonte su Normattiva

In questa pagina

  • Testo della norma
  • Norme correlate
  • Versioni nel tempo

Riferimenti normativi

  • Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito
  • Titolo II – Reclutamento degli ufficiali di complemento
  • Capo II – Norme speciali per l'Arma dei carabinieri
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Norme correlate

  • Art. 1 Organici dei sottufficiali dell'Esercito
  • Art. 15 Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito
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  • Art. 10 Organici dei sottufficiali dell'Esercito
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