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Nel primo anno di applicazione della presente legge e' data facolta' agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalita' che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art34 · fonte su Normattiva