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I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza. I tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1 gennaio 1962 possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010
